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Superbonus: le novità della manovra 2022 e gli ultimi chiarimenti

Il 17 luglio il DL Rilancio è diventato legge, e ora che i Dm del Mise (Prezzi e Asseverazioni) sono firmati e la circolare attuativa 24/E di Entrate pubblicata l’8 agosto 2020, le regole per il Superbonus sono definite.
Se vuoi approfondire tutto riguardo al Superbonus, clicca sul pulsante sottostante…

LE MODIFICHE IN ARRIVO CON LA MANOVRA 
 
La manovra 2022 (legge 234/2021), pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» il 31 dicembre, prevede diverse modifiche e proroghe per il superbonus:
 
● viene prolungata fino al 2023 la detrazione del 110% per i condomìni e gli edifici di un unico proprietario da due a quattro unità immobiliari, con décalage della detrazione al 70% nel 2024 e 65% nel 2025;
 
● la stessa estensione prevista per i condomìni viene prevista anche per i soggetti del terzo settore che già beneficiano del superbonus (indicati alla lettera d-bis dell’articolo 119);
 
● la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 per le unità monofamiliari e le singole unità indipendenti non è più legata all’Isee o alla presentazione della Cila entro una certa data, ma allo stato avanzamento dei lavori di almeno il 30% alla data del 30 giugno 2022;
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● viene esplicitata la proroga dei lavori trainati con lo stesso calendario dei lavori trainanti cui sono agganciati, per le diverse tipologie di intervento.
 
LE SEMPLIFICAZIONI APPROVATE
 
Il decreto semplificazioni (Dl 77/2021) è stato convertito nella legge 108/2021, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 30 luglio, e contiene un sostanzioso pacchetto di norme dedicate al superbonus:
 
● viene ammessa la Cila in variante a fine lavori, oltre che una comunicazione semplificata anche per le parti strutturali degli edifici;
 
● viene “sterilizzata” la realizzazione di cappotti termici e cordoli sismici, stabilendo che queste modifiche, rispetto ai possibili effetti del Codice civile, «non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza»;
 
● il decreto convertito chiarisce che «le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata»;
 
● si allunga da 18 a 30 mesi il tempo disponibile per effettuare la rivendita nell’ambito del sismabonus acquisti;
 
● per gli immobili sui quali si effettuano interventi relativi al superbonus, il termine per stabilire la residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile – ai fini dell’agevolazione prima casa – non sarà di 18 mesi, come avviene ordinariamente, ma «di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita».

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